Con un recente comunicato stampa, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino ha dato annuncio della ratifica dello Scambio di note fra l’Italia e la Repubblica di San Marino sull’art. 43 della Convenzione del 1939 in materia di usurpazione e contraffazione di titoli di privativa.

In base alla interpretazione concordata fra le parti, l’art. 43 della Convenzione del 1939 si applica solo ai titoli di privativa oggetto di registrazione o concessione in Italia e/o a San Marino sulla base di domande nazionali presentate ad uno dei rispettivi Uffici nazionali, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM).

In base alla nuova interpretazione, quindi,
a) i richiedenti sammarinesi e italiani continuano a godere della possibilità di avere tutela sul territorio dei due Stati, effettuando un solo deposito in uno dei due paesi, risparmiando sulle tasse di deposito;
b) i richiedenti provenienti da paesi diversi dall’Italia, che richiedono i titoli di privativa attraverso i sistemi internazionali (WIPO e EPO), per ottenere protezione in Italia e a San Marino sono invece tenuti a fare un deposito in ciascun dei due paesi, pagando le tasse sia a San Marino che in Italia.