Con lo scopo di incentivare la collocazione in ltalia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero e di favorire I’investimento in attività di ricerca e sviluppo, è stato implementato il “patent box”.

Si tratta è un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni diritti su beni immateriali, cioè diritti di proprietà intellettuale, vale a dire:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali concessi o in corso di concessione;
  • marchi di impresa registrati o in corso di registrazione;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, qualificabili come informazioni segrete e pertanto giuridicamente tutelabili.

Le disposizioni del “patent box” prevedono la parziale esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP dei redditi derivanti dall’utilizzo dei suddetti diritti di proprietà intellettuale. A regime la detassazione sarà pari al 50% del relativo ammontare. Tuttavia facciamo presente che per il primo biennio di applicazione è prevista una soglia più limitata: per gli anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.

Ad usufruire di tale opportunità  possono essere i titolari di reddito d’impresa, per la parte di reddito derivante dall’utilizzo dei diritti immateriali di cui sopra, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa stessa. Occorre tuttavia tenere presente che la detassazione è condizionata allo svolgimento, da parte delle imprese che ne usufruiscono, di attività di ricerca (anche infragruppo) e sviluppo sui beni immateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati. Facciamo pure presente che il regime opzionale estende la rilevanza dell’attività di ricerca anche a quella eseguita mediante contratti con società esterne.

Infine, in generale si tenga presente che, alla Agenzia delle Entrate è possibile chiedere un ruling per l’approvazione del piano di ricerca e che  il reddito detassabile deriva dal rapporto tra le spese di ricerca e i costi complessivi di produzione dei diritti di proprietà intellettuale citati sopra.

Invitiamo quindi qualsiasi interessato ad attivarsi immediatamente per ottenere maggiori informazioni in riferimento a quanto precede in modo da poter usufruire della agevolazione.