E’ il caso di una recente decisione del Tribunale UE del 14 luglio 2015, in relazione al rifiuto della domanda di registrazione per il marchio LEMBERGERLAND come marchio comunitario, il cui deposito era stato richiesto dalla tedesca Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG per bevande alcoliche (tranne le birre) nella classe 33.

L’irricevibilità del marchio deriva dall’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009 ed, in particolare, è dovuta al fatto che il marchio richiesto contenga l’indicazione geografica LEMBERG, protetta nell’Unione europea per vini originari del Sudafrica in forza dell’articolo 8, lettera b), ii), dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (GU 2002, L 28, pag. 4).

A nulla è valso il fatto che la richiedente il marchio abbia sostenuto in difesa, tra le altre argomentazioni, che la denominazione LEMBERG designa una sola azienda vinicola e come tale non può essere validamente una indicazione geografica; oppure che poiché il marchio non riproduce esattamente la indicazione di origine, il marchio stesso debba considerarsi un termine di fantasia; oppure che alla luce delle differenze tra indicazione geografica e marchio non vi sarebbe stato errore per il pubblico di riferimento.

Ora, per indicazioni geografiche si intendono quelle indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di uno stato membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Ragione per cui non vi è un espresso divieto a non considerare anche una azienda vinicola una località che può essere protetta come indicazione di origine.

Inoltre, anche ammettendo che il marchio possa avere nel suo complesso un significato proprio, è però doveroso anche rammentare che è sufficiente che il marchio richiesto contenga o consista in un’indicazione geografica o in elementi che consentano d’identificare con sicurezza l’indicazione geografica in discussione per ricadere nell’impedimento assoluto di cui sopra.

Infine, neppure va presa in considerazione la eventuale mancanza di confusione tra il marchio e l’indicazione geografica, proprio alla luce del fatto che la registrazione di un marchio deve essere negata se quest’ultimo contiene un’indicazione geografica o consiste in essa, a prescindere dal fatto che il marchio richiesto possa o meno indurre in errore il consumatore sulla provenienza dei prodotti (vini).

Oltre alla ricerca tra i marchi anteriori, quindi, prima di adottare un marchio per vini è opportuno effettuare anche una ricerca, tra gli altri, tra le indicazioni geografiche riconosciute. Una prima verifca può essere effettuata, come probabilmente noto, direttamente sulla banca dati E-Bacchus, che comprende:

  • il registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette nell’UE ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi extra UE protette nell’UE dagli accordi bilaterali sugli scambi di vino conclusi tra l’UE e i paesi interessati;
  • le menzioni tradizionali protette nell’UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013.

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