Attuando la Direttiva europea  2016/943, mirata ad armonizzare e rinforzare gli strumenti sulla tutela della Proprietà Intellettuale all’interno degli Stati membri, l’Italia  ha modificato il proprio Codice della Proprietà Industriale (CPI) con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 63 del 11 maggio 2018.

Tra le più significative modifiche si segnalano le seguenti:

  1. La sostituzione della definizione di “informazioni aziendali riservate” con la dicitura “segreti commerciali”(dalla terminologia internazionale trade secret) all’interno dell’art. 98 del CPI, il cui comma 1 viene integralmente riscritto come segue: “Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Sotto il profilo oggettivo, risultano pertanto tutelate le soluzioni tecnico/scientifiche, gli accordi, le informazioni commerciali, le strategie di marketing, i dati finanziari, etc.

Sotto il profilo soggettivo, denominando con -segreti commerciali- il know-how tutelabile, il legislatore ha voluto allargare la cerchia dei soggetti legittimati a difendere le proprie informazioni riservate, includendo chiunque (non soltanto imprenditori) abbia sviluppato delle conoscenze tali da garantirgli dei vantaggi competitivi sul mercato.

  1. Viene inoltre ampliato l’ambito di tutela, garantendo la possibilità al titolare del segreto commerciale di agire anche nei confronti dei soggetti che abbiamo colposamente o anche senza colpa rivelato o utilizzato i segreti, ovvero commercializzato merci che costituiscono violazione degli stessi. In precedenza l’azione di tutela era contemplata solo nei confronti delle condotte dolose.

La tutela del know-how viene ad esistere, pertanto, quando tali informazioni siano segrete, abbiano valore commerciale e siano detenute e scambiate in modo da garantirne la segretezza.

  1. Sono inoltre state previste maggiori tutele nei procedimenti giudiziari per tutelare i soggetti lesi dal comportamento scorretto di terzi: il giudice può vietare a tutte le parti coinvolte nel procedimento di rivelare e utilizzare i segreti commerciali conosciuti nel corso del processo, prevedendo anche specifiche sanzioni penali in caso di mancato rispetto del divieto. Coerentemente sono state inasprite le sanzioni: chiunque utilizzerà in maniera abusiva l’altrui segreto commerciale rischia pene fino a due anni di reclusione, con un aggravio della pena qualora risulti che l’illecita sia stato commesso tramite strumenti informatici.

Ricapitolando, al fine di beneficiare della tutela prevista dalla normativa appena entrata in vigore, risulta pertanto cruciale porre in essere le seguenti attività:

  1. Realizzare una precisa identificazione dei segreti commerciali.
  2. Verificare ed implementare il livello di segretezza dei segreti commerciali.
  3. Definire un processo aziendale per la identificazione e la tutela dei segreti commerciali.

Si rende quindi necessario sia adottare sistemi di sicurezza fisica e informatica, che predisporre apposite regolamentazioni contrattuali, tra cui patti e clausole di riservatezza, da far sottoscrivere a chiunque siano comunicati o trasmessi i propri segreti aziendali.

Soltanto adottando tali accortezze si potrà beneficiare della tutela prevista dal D.Lgs. n. 63 del 11 maggio 2018 al fine di ottenere un cospicuo risarcimento danni qualora i propri segreti commerciali siano rivelati a terzi.

 

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